Istituto Tecnico Tecnologico Statale
“E. MAJORANA”
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REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI
PER LA CONCESSIONE
IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
- Visto l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la
facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici;
- VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;
- VISTO l’ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio
d’istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può
svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
- RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei
locali scolastici;
con voti unanimi espressi in termine di legge
DELIBERA
Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione
in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.
Art.1 Finalità e ambito di applicazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni,
Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito
stabilite, nonché rispetto della necessaria convenzione tra la provincia regionale di Messina e l’istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.
Art.2 — Criteri di assegnazione
I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a
scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi
in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione
culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa
proposte in relazione:
Le attività didattiche e formative proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.
Art.3 —Doveri del concessionario
In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
Art. 4 -Responsabilità del concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli
impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o
imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.
L‘istituzione scolastica e la Provincia devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni
responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno
pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al
riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura
cautelativa.
Art.5 -Usi incompatibili
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il
mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico.
Art.6 -Divieti particolari
L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’osservanza di quanto segue:
Art.7 -Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto
all’Istituzione scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno
contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta
anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla
concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le norme del presente
regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il
riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della
concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie
brevi, l’assenso di massima.
Art.8 -Provvedimento concessorio
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:
1) le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali;
2) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità
dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso
e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate
esigenze dell’istituzione scolastica.
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 24/06/2011
VERBALE N. 20 - DELIBERA N. 102