REGOLAMENTI D'ISTITUTO » REGOLAMENTO CONCESSIONE USO TEMPORANEO LOCALI ISTITUTO

 

 

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Istituto Tecnico Tecnologico Statale

“E. MAJORANA”

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REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI

PER LA CONCESSIONE

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

 

- Visto l’art.50 del Decreto n.44 del 1/2/2001 che attribuisce all’ Istituzione scolastica la

facoltà di concedere a terzi l’uso precario temporaneo dei locali scolastici;

- VISTO l’art.96 del T.U. 16/4/94, n.297;

- VISTO l’ar.33, 2° comma, del Decreto n.44 del 1/2/2001 in base quale il Consiglio

d’istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti entro cui il Dirigente Scolastico può

svolgere l’attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

- RITENUTA l’opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei

locali scolastici;

con voti unanimi espressi in termine di legge

 

DELIBERA

 

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione

in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

 

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni,

Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito

stabilite, nonché rispetto della necessaria convenzione tra la provincia regionale di Messina e l’istituzione scolastica e delle norme vigenti in materia.

 

Art.2 — Criteri di assegnazione

 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a

scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi

in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione

culturale, sociale e civile dei cittadini, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa

proposte in relazione:

  • • al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
  • • alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
  • • alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
  • • alla qualità e alla originalità delle proposte particolarmente nell’ambito delle attività culturali..

Le attività didattiche e formative proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.

 

Art.3 Doveri del concessionario

 

In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti

dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:

  •      indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione scolastica;
  •      osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  •      sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della Provincia o dalla stessa    istituzione scolastica;
  •      lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

 

Art. 4 -Responsabilità del concessionario

 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli

impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o

imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.

L‘istituzione scolastica e la Provincia  devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni

responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno

pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al

riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura

cautelativa.

 

Art.5 -Usi incompatibili

 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il

mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico.

 

Art.6 -Divieti particolari

 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’osservanza di quanto segue:

  •  è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell’istituzione scolastica;
  •  è, di norma, vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro; qualora ciò avvenga l’Istituto declina ogni responsabilità;

 

  • qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;
  •  l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
  • i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.

 

 

Art.7 -Procedura per la concessione

 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto

all’Istituzione scolastica almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno

contenere oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta

anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla

concessione verificherà se: la richiesta è compatibile con le norme del presente

regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il

riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della

concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie

brevi, l’assenso di massima.

 

Art.8 -Provvedimento concessorio

 

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

1) le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali;

2) il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità

     dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso   

     e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

     La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate

     esigenze dell’istituzione scolastica.

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL  24/06/2011 

VERBALE N. 20    -  DELIBERA N. 102