A partire dal 1° gennaio 2011 le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale. Così dispone l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante disposizioni finalizzate all'eliminazione degli sprechi legati al mantenimento di documenti in forma cartacea.
In conseguenza di ciò, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a pubblicare sul proprio sito informatico, anche mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, gli atti e i provvedimenti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (es. bandi di concorso, permessi di costruire, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei beneficiari di provvidenze economiche).
Il comma 4, art. 32 della Legge 69/2009 prevede che spetta all'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) realizzare e gestire un portale di accesso ai siti delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, al fine di garantire e facilitare l'accesso alle pubblicazioni online di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale.
Per saperne di più:
- L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. - art. 32
- D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. - artt. 22, 23-ter, 54
- D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - artt. 3, 66, 122, 124, 238
- Garante per protezione dei dati personali - Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011
- D.P.C.M. 26 aprile 2011 - Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti cencenrneti procedeure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- DigitPA - Le nuove linee guida e i vademecum
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione - Linee guida per i siti web della PA - Ed. 2011
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